Il D.lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di valutazione dei rischi da esposizione a due specifiche tipologie di agenti fisici: i campi elettromagnetici (CEM) e le radiazioni ottiche artificiali (ROA).
I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente di vita, ma sono invisibili all’occhio umano. Accanto alle sorgenti naturali, lo spettro elettromagnetico comprende anche campi generati da sorgenti artificiali (impianti elettrici, attrezzature elettriche, ecc).
Se vengono superati i valori limite imposti dalla normativa vigente, i campi elettromagnetici possono costituire dei rischi per la salute e per questo motivo la normativa prevede l’adozione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dai danni fisici a breve termine che possono derivare dalla circolazione di correnti indotte e da correnti di contatto.
La valutazione effettuata dovrà in particolare prendere in considerazione:
Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole sono di origine artificiale, cioè sono generate artificialmente.
Alcuni esempi di attrezzature che espongono i lavoratori a questo rischio sono: laser, saldatura elettrica ad arco o plasma, lampade abbronzanti, lampade germicide, corpi incandescenti, sorgenti IPL per uso medico ed estetico.
Le misure preventive si applicano a tutti i settori dove si impiegano attrezzature con emissione di radiazioni ottiche artificiali e sono finalizzate a ridurre i rischi con particolare riguardo agli effetti su cute e occhi. Esistono poi rischi indiretti da prendere in esame quali sovraesposizione a luce visibile, rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione e stress termico.
Come per rumore e vibrazioni, questi rischi fanno parte de quelli che la normativa individua come agenti fisici, e se presenti in azienda, deve essere fatta una valutazione del rischio mediante rilievi strumentali con cadenza quadriennale.
Si segnala che se sono presenti solamente “sorgenti giustificate“ non è obbligatorio proseguire con la valutazione specifica; se invece sono presenti sorgenti che possono esporre i lavoratori a livelli superiori ai valori di azione (ad esempio: forni a induzione, attività di saldatura, ecc.) allora è necessario approfondire la valutazione.
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